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Il Tribunale di Forlì ammette al concordato in continuità il gruppo John Ashfield

Il Collegio romagnolo ha accertato e dichiarato la giuridica fattibilità della proposta concordataria presentata (e successivamente integrata) dal Gruppo con l’assistenza legale dell’avv. Luigi Borlone e dello Studio, valutando positivamente la particolare struttura del piano concordatario elaborato sulla base di due proposte tra loro collegate ed interdipendenti, rispettivamente presentate da una società di persone e dal suo socio accomandatario, titolare dell’omonima impresa individuale.

Dal punto di vista giuridico, il provvedimento si fa apprezzare e merita attenzione, fra l'altro, per aver ritenuto non ostativo all'apertura della procedura concorsuale minore la prospettata durata di 7 anni del piano esdebitatorio in continuità, a fronte del recupero dell'equilibrio economico-finanziario delle due realtà entro il quinto anno, e per aver riconosciuto la “prevalenza” del diritto di realizzazione del credito ipotecario mediante vendita all’asta del bene immobile assunto in garanzia da un istituto bancario rispetto ai diritti derivanti dall’esecuzione di un sequestro preventivo penale, finalizzato alla confisca, iscritto successivamente all’ipoteca sul medesimo bene.

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La Cassazione si pronuncia sulla disciplina (e sulla prescrizione) degli interessi endoconcorsuali

Con importante ed innovativa pronuncia, la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta sul tema del decorso degli interessi endoconcorsuali e/o endofallimentari di cui all’art. 55 L.f. in caso di Amministrazione Straordinaria sottoposta alla disciplina originaria di cui alla legge Prodi n. 95/1979.

L’importante arresto ha accolto il ricorso promosso dallo Studio riconoscendo che ai sensi dell’art. 55 l.f., in pendenza di una procedura concorsuale, la sospensione del decorso degli interessi opera solo all’interno del concorso mentre continuano a maturare gli interessi al di fuori del concorso nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale, potendo quindi i creditori pretenderli nei confronti del debitore tornato in bonis in caso di revoca o di chiusura della procedura concorsuale.

Ulteriormente la Suprema Corte ha precisato che, mentre la prescrizione degli interessi sui crediti chirografari ai sensi dell’art. 55, comma 1, l. fall. matura anche nel corso della procedura concorsuale, nel fallimento è sufficiente il deposito della domanda di insinuazione al passivo per interrompere il decorso della prescrizione per tutto il corso della procedura, mentre nell’Amministrazione Straordinaria regolata dalla vecchia legge Prodi – in difetto del richiamo all’art. 94 l.fall. – l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario è idoneo ad interrompere il decorso del relativo termine di prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura.

Si tratta di una pronuncia senza precedenti che costituisce un vero e proprio leading case in materia destinato a regolare la sorte degli interessi postconcorsuali e/o postallimentari per le numerose procedure di A.S. che, aperte negli anni 80-90, giungeranno o sono giunte a chiusura nel corso di questi anni con ritorno in bonis dell’impresa.

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